Art. 8.
(Interventi per i programmi).

      1. I programmi di cui all'articolo 7 sono attuati su immobili, terreni o fabbricati, di proprietà dell'operatore o allo stesso eventualmente concessi in diritto di superficie anche dai comuni, per una durata non inferiore a trenta e non superiore a quaranta anni, definita in relazione all'entità dell'investimento. I comuni individuano il

 

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superficiario nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      2. Per favorire l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, i comuni possono disporre, per gli interventi di nuova costruzione o di recupero previsti dai programmi stessi, la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione oppure l'esenzione dai contributi stessi nonché la riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefìci in relazione alle caratteristiche degli interventi e alle condizioni stabilite con la convenzione. Una volta scaduto il termine di efficacia della convenzione e venuto meno l'obbligo di locare a canone convenzionato, il locatore, salvo rinnovo della convenzione, è tenuto a corrispondere al comune, entro i successivi tre mesi, il contributo concessorio nella misura che sarà dovuta al momento della scadenza, traendo la quota già corrisposta, nell'importo rivalutato; dalla data della scadenza del suddetto termine di efficacia vengono meno i benefìci fiscali previsti dalla legge o dal comune.
      3. In presenza di proposte di programmi da attuare su immobili di proprietà o nella disponibilità dell'operatore, il comune, su richiesta dell'operatore stesso, può, nella sua autonomia, variare, anche con la procedura prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, il proprio piano regolatore generale esclusivamente per incrementare, sino a un terzo dell'indice vigente nella zona in cui è situato l'immobile, la capacità edificatoria dell'area interessata dall'intervento ovvero per modificare, da produttiva a residenziale, la destinazione urbanistica prevista per l'area stessa ovvero per consentire l'edificazione residenziale di aree interessate da vincoli divenuti inefficaci ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; in tale caso, nulla è dovuto da parte del comune a fronte della protrazione o della reiterazione del vincolo.
 

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